Circolare

Esonero contributivo Giovani – Decreto Ministero del Lavoro …

Segnaliamo che il Ministero del Lavoro ha pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del proprio portale istituzionale il decreto sottoscritto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 22 del Decreto Legge n. 60/2024 denominato “Bonus Giovani”.

 

Ricordiamo che il 31 gennaio u.s. il Ministero del Lavoro aveva comunicato sul proprio sito istituzionale che la Commissione Europea ha approvato le misure agevolative di esonero contributivo per l’assunzione di giovani, donne e soggetti residenti nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno.

 

Lo sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

 

Per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore

 

Ai datori di lavoro privati che, dalla data di autorizzazione della Commissione Europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

 

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

L’esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.

 

La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

 

Beneficiari sono i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva.

 

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio già fruito.

 

Per un maggiore approfondimento ed in particolare per consultare le modalità di presentazione delle domande di ammissione, trasmettiamo in allegato il testo del Decreto.