Circolare

Esonero contributivo Donne – Decreto Ministero del Lavoro e …

Segnaliamo che il Ministero del Lavoro ha pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del proprio portale istituzionale il decreto sottoscritto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 23 del Decreto Legge n. 60/2024 denominato “Bonus Donne”.

Ricordiamo che il 31 gennaio u.s. il Ministero del Lavoro aveva comunicato sul proprio sito istituzionale che la Commissione Europea ha approvato le misure agevolative di esonero contributivo per l’assunzione di giovani, donne e soggetti residenti nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno (cfr. ns. nota n. 209 del 5 febbraio 2025).

Lo sgravio contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’esonero spetta, altresì, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

L’agevolazione si applica nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite ed il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio già fruito.

L’esonero è pari al versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.

Per un maggiore approfondimento ed in particolare per consultare le modalità di presentazione delle domande di ammissione, trasmettiamo – in allegato – il Decreto di cui in oggetto.