Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha recepito, con DM 95 del 9 luglio 2025, il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche del 2 luglio 2025. Scopo principale del decreto è garantire l’uniformità di applicazione del Protocollo. Lo stesso verrà presentato sia alla Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome sia alla Conferenza Stato – città ed autonomie locali (in effetti, risulta, all’Odg della Conferenza Stato-Regioni del 30 luglio pv, una informativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inerente al decreto 9 luglio 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente l’adozione del “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”.
Il DM, all’art. 2, prevede che i datori di lavoro trasmettano alla sede INPS territorialmente competente gli accordi, sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione dell’allegato protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche
Si tratta di una previsione che – sentiti per le vie brevi sia il Ministero sia l’INPS – non modifica le normali procedure di richiesta di cassa integrazione (per evento meteo o per ordine dell’Autorità) e non qualifica l’eventuale Protocollo attuativo del Protocollo quadro come ulteriore ipotesi di causale di CIGO, oltre a quelle previste dal DM 95442 del 15 aprile 2016. Per cui – contrariamente a quanto richiesto nel protocollo – si tratta di una semplice comunicazione.
Va evidenziato che nel DDL C-2527, di conversione in legge del DL 26 giugno 2025, n. 92 (recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi), attualmente all’esame della Camera dei deputati, con l’articolo 10 bis ((Tutele per emergenze climatiche), al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, si prevede che:
a) per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, (limite massimo delle 52 settimane nel biennio mobile) non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o) (imprese edili), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.
b) alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l’anno 2025 (con l’obbligo di monitoraggio della spesa da parte dell’INPS e conseguente divieto di erogare somme ulteriori).
c) per l’agricoltura, il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all’articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto medesimo. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l’anno 2025.
Per quanto riguarda l’attuazione del Protocollo quadro, si prevede che Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali “favorisca l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”
Uno dei modi di favorire l’adozione dei Protocolli è proprio quello di qualificare gli stessi come causale di CIGO, equiparandola alle Ordinanze dell’Autorità, al fine di “assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici i necessari interventi di tutela (ad esempio, quelli legati all’ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro”, come espressamente previsto nel Protocollo assunto con DM dal Ministero del lavoro.
