Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 45 del 24 febbraio 2025) della Legge 15/2025 si è concluso il procedimento di conversione del Decreto-legge 202/2024 cd. “Milleproroghe”. È stata confermata la norma che prevede l’estensione da trenta a trentasei mesi (3 anni) della proroga straordinaria prevista dall’art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022 cd. “Ucraina” per:
- i termini di inizio e fine lavori deipermessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza fino al 30 giugno 2024);
- il termine di fine lavoridelle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) presentate fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza fino al 30 giugno 2024);
- il termine di validitàe quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativi formatisi fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza fino al 30 giugno 2024).
L’estensione della proroga è contenuta nell’art. 7, comma 2 del DL 202/2024 ed è in vigore dal 28 dicembre 2024.
Si allegano nuovamente anche:
– il fac-simile di comunicazione al Comune di voler usufruire per la prima volta della proroga straordinaria dei termini per permessi di costruire o Scia ai sensi dell’art. 10-septies del DL 21/2022 e successive modifiche e integrazioni;
– il fac-simile di comunicazione integrativa al Comune di voler usufruire della estensione a trentasei mesi della proroga come prevista dal nuovo art. 7, comma 2 del DL 202/2024, da utilizzare qualora sia stata già trasmessa in precedenza una comunicazione sempre ai sensi dell’art. 10-septies.
