Circolare

Prospetto informativo disabili – Comunicazione Contratti di …

Prospetto informativo disabili

Il 31 gennaio 2026 scade il termine per la trasmissione del prospetto informativo disabili da parte delle aziende con almeno 15 dipendenti ai sensi della Legge n. 68/1999.

Nel prospetto va indicata la situazione occupazionale al 31 dicembre 2025. Se rispetto all’ultimo prospetto inviato non ci sono state variazioni nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, la comunicazione del prospetto informativo non va effettuata.

I datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma devono inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza.

I datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome devono inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico dove è ubicata la sede legale dell’azienda.

In caso di ritardato o mancato invio del prospetto è prevista una sanzione amministrativa di € 702,43 maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ritardo successivo al 31 gennaio.

Comunicazione contratti di somministrazione

Entro il 31 gennaio 2026 le Aziende che nel corso dell’anno 2025 hanno impiegato lavoratori con contratti di somministrazione devono inviare una comunicazione riassuntiva sul relativo utilizzo come previsto al comma 3, art. 36 del D.Lgs. n. 81/2015, il quale prevede che:

“Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero alla rappresentanza aziendale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.

La violazione di tale obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 1.250.