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Decontribuzione Sud PMI – Circolare INPS n. 32 del 30 gennai …

L’INPS, con la circolare n. 32 del 30 gennaio 2025 (in allegato), ha fornito indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’agevolazione contributiva per l’occupazione in favore delle PMI del Mezzogiorno, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

 

In particolare l’art. 1, commi da 406 a 412, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, alle piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

Specifichiamo che – in favore dei datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo – è previsto il diverso esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 413 e seguenti della legge di Bilancio 2025, subordinato – per l’effettiva operatività – alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

 

L’esonero è riconosciuto e modulato come segue:

 

  1. a) per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;

 

  1. b) per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;

 

  1. c) per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;

 

  1. d) per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;

 

  1. e) per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

 

L’agevolazione spetta esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato) a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni individuate. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.

 

In merito all’applicabilità dell’esonero ai rapporti di somministrazione, l’INPS ha precisato che la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

 

La durata dell’agevolazione, per espressa previsione di legge, è pari (ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno) a 12 mensilità. Pertanto, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell’agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile.

 

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

 

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Inoltre l’agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della Legge n. 68/1999.

 

L’esonero, infine, spetta in riferimento a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato incentivabili instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura e, quindi, ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati. Nelle ipotesi di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura, la misura non può trovare applicazione per l’intero anno.

 

L’efficacia dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2023/2831.